Ordinanza n. 113 del 1976
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ORDINANZA N. 113

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo e quarto comma, 10, 11, 12, 14 e 15, primo ed ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici) e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal tribunale di Ravenna - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra l'Ordine della Casa Matha e la Federazione Cooperative della provincia di Ravenna, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 18 luglio 1973;

2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1973 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Manfredi Ida e Molinari Umberto, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal Consiglio di Stato - sezione VI - sul ricorso di Siciliani Mario contro l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro ed altro, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974;

4) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Pavesi Valentina e Lugli Attilio ed altro, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

5) ordinanza emessa il 16 aprile 1974 dal tribunale di Mantova - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Cimarosti Paola, Teresa e Cornelia e Algisi Giuseppe e Marino, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

6) ordinanza emessa il 4 luglio 1974 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Acquaviva Francesco e Zarone Bruno e Giuseppe, iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975;

7) ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Marini Giovanni ed altri e Rolfi Giuseppe, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975;

8) ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dal tribunale di Modena - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Poppi Giuseppina e Severi Luigi, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975;

9) ordinanza emessa il 3 dicembre 1974 dal tribunale di Agrigento - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Dall'Asta Eletta ed altri e Candiano Orazio, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;

10) ordinanza emessa il 28 giugno 1975 dal tribunale di Sanremo - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Tardio Marco e Capponi Rodolfo ed Ermelinda, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

11) ordinanza emessa il 17 giugno 1975 dal tribunale di Sassari - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Sechi Antonio e Fancellu Pietro, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.

Visti gli atti di costituzione dell'Ordine della Casa Matha, di Siciliani Mario, di Pavesi Valentina, di Cimarosti Paola ed altri, di Zarone Bruno e Giuseppe, di Poppi Giuseppina, di Dall'Asta Eletta ed altri, della Federazione Cooperative della provincia di Ravenna, di Algisi Giuseppe e Marino, di Fancellu Pietro e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro; nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per l'Ordine della Casa Matha, l'avv. Carlo Selvaggi, per Siciliani Mario, l'avv. Aldo Sandulli, per Pavesi Valentina, Cimarosti Paola ed altri e Dall'Asta Eletta ed altri, l'avv. Raimondo Croce, per Zarone Bruno e Giuseppe, l'avv. Gino Mori, per Poppi Giuseppina, gli avvocati Emilio Romagnoli e Giuseppe Di Stefano, per la Federazione Cooperative della provincia di Ravenna, l'avv. Emilio Romagnoli, per Algisi Giuseppe e Marino, l'avv. Guido Cervati, per Fancellu Pietro, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro.

Ritenuto che, con ordinanza 20 febbraio 1973 il tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 10, 11, 12, 14, 15, primo ed ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, riguardante la "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", deducendo il contrasto di dette norme, concernenti il regime dei miglioramenti del fondo locato, con gli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione, sotto il duplice profilo che il trattamento riservato al proprietario del fondo sarebbe discriminatorio e lesivo del diritto di proprietà e di libera iniziativa garantito dalla Costituzione;

che questioni sostanzialmente analoghe sono state sollevate anche dal tribunale di Brescia con ordinanze 4 dicembre 1973 e 22 ottobre 1974, nonché dal Consiglio di Stato con ordinanza 20 febbraio 1973;

che con ordinanze 16 aprile 1974 e 26 febbraio 1974 il tribunale di Mantova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, concernente modificazioni alla precedente disciplina dell'affitto dei fondi rustici, deducendo il contrasto delle suddette norme con gli artt. 3, 41, 42, 44 e 47 della Costituzione, in quanto il meccanismo di determinazione dei canoni sarebbe congegnato in maniera discriminatoria per i locatori ed i canoni risultanti sarebbero d'ammontare sperequato, in guisa da ledere le citate norme costituzionali;

che questioni sostanzialmente analoghe sono state sollevate con ordinanze 28 giugno 1975 del tribunale di Sanremo, 20 novembre 1974 del tribunale di Modena, 3 dicembre 1975 del tribunale di Agrigento, 17 giugno 1975 del tribunale di Sassari e 4 luglio 1974 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Considerato che i giudizi promossi con le ordinanze di cui in epigrafe vanno riuniti, data la loro connessione oggettiva;

che sia direttamente sia indirettamente comune a tutti é il controllo della rispondenza ai suoi fini funzionali del meccanismo di determinazione e di aggiornamento dei canoni di locazione;

che, specie in relazione a talune tesi sostenute ed in parte documentate si rende necessario, per un più completo e tranquillante esercizio di tale controllo, l'acquisizione agli atti della documentazione specificata nella parte dispositiva;

che ogni decisione sia sulle questioni pregiudiziali sia su quelle di merito va sospesa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni pronunzia sul rito e sul merito dei giudizi di cui in epigrafe, ordina:

1. - al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di far pervenire alla cancelleria di questa Corte entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza:

a) le tabelle dei canoni di affitto determinate dalle Commissioni tecniche provinciali ai sensi dell'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici) per le annate agrarie 1969-70 e 1970-71 nelle zone agrarie omogenee costituenti il territorio delle province di Agrigento, Caserta, Imperia, Mantova, Modena, Ravenna e Sassari, con gli atti relativi alla loro formazione;

b) i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica centrale ai sensi dell'art. 6, lett. a, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Disciplina dell'affitto dei fondi rustici);

c) le direttive che la Commissione tecnica centrale ha impartito per la determinazione delle zone agrarie omogenee in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici);

d) i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica centrale per le annate agrarie 1971/72-1974/75 e 1975/76-1978/79, ai sensi dell'art. 6, lett. a, della legge n. 11 del 1971 e dell'art. 3 della legge n. 814 del 1973;

e) i dati rilevati dall'ISTAT e le direttive che la Commissione tecnica centrale ha impartito per la determinazione dei coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto in applicazione del quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge n. 814 del 1973;

f) le determinazioni dei coefficienti di adeguamento dei canoni, da parte delle Commissioni tecniche provinciali di Agrigento, Caserta, Imperia, Mantova, Modena, Ravenna e Sassari, in applicazione del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 814 del 1973;

g) le tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi rustici determinate dalle Commissioni tecniche provinciali per le annate agrarie 1971/72 - 1974/75 e 1975/76 - 1978/79, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 814 del 1973, con gli atti relativi alla loro formazione;

h) i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica centrale per la determinazione del coefficiente di maggiorazione previsto dal quinto comma dell'art. 3 della legge n. 814 del 1973;

i) i criteri stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di Agrigento, Caserta, Imperia, Mantova, Modena, Ravenna e Sassari, in applicazione del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 11 del 1971;

2. - al Ministero delle finanze di far pervenire alla cancelleria di questa Corte entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza:

a) i prospetti delle vigenti tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite dalla Commissione censuaria centrale per i comuni delle province di Agrigento, Caserta, Imperia, Mantova, Modena, Ravenna e Sassari;

b) l'ammontare dei carichi fiscali, previdenziali e per contributi agricoli unificati gravanti su i locatori e su i locatari di terreni agricoli delle su dette province.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Luigi BROSIO - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1976.